DEPOSITO DEL RICORSO – DIMIDIAMENTO DEI TERMINI ORDINARI – POSSIBILE
In tema di rito sugli appalti pubblici l’art. 120, comma 3, cod. proc. amm. prevede l’applicazione del precedente art. 119 cod. proc. amm. per ciò che non è diversamente disciplinato nel medesimo art. 120. L’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. a sua volta stabilisce che nelle materie in esso contemplate – tra cui l’affidamento dei contratti pubblici (comma 1, lettera a)) – tutti i termini processuali sono dimezzati. Ne consegue che il termine di deposito del ricorso presso la Segreteria del giudice adito, ordinariamente fissato in trenta giorni (art. 45, comma 1, cod. proc. amm.), diviene di quindici giorni nelle materie soggette a rito speciale accelerato. Dal combinato disposto degli artt. 45 e 119 cod. proc. amm. tale termine è peraltro definito espressamente “perentorio” ed è posto a garanzia del contraddittorio e della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti dell’organo giudicante.
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