Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CUMULATIVO PER ETEROGENEITÀ DEI PROVVEDIMENTI E DELLE AUTORITÀ EMANANTI (32.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

È inammissibile, per violazione del principio di specificità del ricorso, l'impugnazione cumulativa di una pluralità di atti adottati da amministrazioni diverse all'esito di distinti procedimenti (nella specie, annullamento di aggiudicazione di gara e ordinanze comunali di cessazione attività), qualora tra gli stessi non sussista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare una trattazione unitaria, né rilevi a tal fine la mera identità del bene della vita cui aspira il ricorrente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)