Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO SULL'INTERO IMPORTO DELL'APPALTO SENZA SCORPORO COSTI MANODOPERA: ESCLUSIONE LEGITTIMA DELL'O.E.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per questo collegio, si è indubbiamente verificata, da parte dell’offerta dell’aggiudicataria, la violazione dell’art. 21 del disciplinare, secondo cui “Sono inammissibili le offerte economiche a ribasso o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all’articolo 3 del presente disciplinare” e dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara”.

Invero, l’aggiudicataria ha illegittimamente applicato il ribasso sull’importo complessivo dell’appalto, pari ad euro 1.155.595,29, senza tuttavia scorporare i costi per gli oneri della sicurezza, fissati in euro 20.328,00, come desumibile dalla somma di euro 1.064.418,82 presente nella propria offerta, coincidente appunto nel ribasso di 7,89% alla cifra di euro 1.155.595,29 inclusiva dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

L’aggiudicataria, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa per aver individuato in modo scorretto la base d’asta e per avere applicato il ribasso sugli oneri di sicurezza in violazione dell’art. 21 della lex specialis di gara (secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 3 del 2015 trattasi di “costi non soggetti a ribasso”) che, infatti, ha successivamente indicato come importo aggiuntivo (ma così facendo è in concreto aumentato l’importo dell’appalto, che invero la stazione appaltante, in sede di esecuzione, ha cercato di ribassare di 20.000,00 euro).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati