Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO - CLAUSOLA LIMITATIVA - ILLEGITTIMA (95)

ANAC DELIBERA 2021

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico contrattuale - Procedura aperta per affidamento incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma Talamo di Roma (CIG: 83515469C6). Fasc. UVLA n. 4754/2020

Le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara, infatti, appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza ull'elemento prezzo e di fatto orientano a priori l'entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori.

Come già osservato dall'Autorità illegittima la previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo e invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un'offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali" (Delibera n. 610 del 27.06.2018; in tal senso anche Delibera n. 820 del 18.09.2019).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa osserva che la soglia massima di ribasso "introduce un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2912 del 28.06.2016).

La limitazione della concorrenza ull'elemento prezzo, in particolare, sarebbe maggiormente acuita nel caso di specie in quanto viene attribuito un punteggio fisso al ribasso massimo del 25%, senza ulteriori soglie di ribassi con l'attribuzione di analoghi punteggi.

La previsione della percentuale massima di ribasso suggerirebbe il prezzo migliore, indicato nella soglia del 25% inferiore a quello posto a base di gara, così da indurre i concorrenti ad operare il medesimo ribasso, o quanto meno molto prossimo allo stesso nella formulazione una offerta economica.

Ciò, inoltre, comporta l'ulteriore conseguenza di anticipare indirettamente la valutazione in ordine alla congruità dell'offerta nel suo complesso, che dunque si tradurrebbe in una mera formalità, con effetti distorsivi sull'iter del procedimento di verifica ell'anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.

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