IN SEDE DI ANOMALIA DELL'OFFERTA IL RIBASSO DEL COSTO MANODOPERA VA REGOLARMENTE GIUSTIFICATO
Per questo collegio, in disparte la questione secondo cui la controinteressata avrebbe offerto un monte ore annuo inferiore a quello necessario per garantire la corretta esecuzione del servizio, quel che primariamente rileva è la non idoneità delle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, che, in quanto generiche, sommarie e prive di una analitica indicazione della scomposizione dei costi e delle speculari voci di risparmio, non sono in grado di supportare il così rilevante ribasso offerto dall’operatore economico e di dare prova di un utile di commessa che non risulti pari a zero.
La fondatezza del secondo motivo consente l’accoglimento del ricorso e l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo per l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria - autonoma causa di esclusione dalla gara -, in ragione della oggettiva inadeguatezza delle giustificazioni fornite dall’operatore economico omissis, non idonee a supportare il ribasso del 99,9% rispetto al prezzo posto a base di gara, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte.
Dall’accoglimento in parte qua del ricorso deriva l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della omissis. In ragione di ciò, si statuisce positivamente anche in ordine all’invocata declaratoria di inefficacia del contratto, e in effetti, se non sussistono ragioni per rinnovare in tutto o in parte la gara e se non sono state addotte cause ostative all’aggiudicazione dell’appalto alla seconda in graduatoria, spetta al giudice valutare la sussistenza delle condizioni per il subentro nel rapporto, secondo quanto stabilito dall’art. 122 cod. proc. amm., sicché – in assenza di evidenziate esigenze imperative connesse all’interesse generale che inducano a preservare il contratto già stipulato ma non ancora portato ad integrale esecuzione – non si ravvisano obiettive preclusioni alla declaratoria di inefficacia del contratto a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza con subentro della società ricorrente, subentro però sospensivamente condizionato al positivo esito delle verifiche di legge, cui naturalmente la stazione appaltante è tenuta.
Occorre ulteriormente precisare che, laddove, al momento della stipulazione del contratto, una parte di prestazione negoziale fosse già stata eseguita, al relativo pregiudizio patrimoniale la ricorrente potrà ovviare attraverso l’azione di cui all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., quale rimedio esteso alle ipotesi in cui il danno non è connesso alla violazione o all’elusione del giudicato ma all’impossibilità oggettiva di ottenere integralmente l’esecuzione del giudicato in forma specifica; ed infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017 n. 2), in caso di illegittima aggiudicazione di un appalto, il concorrente che ottenga dal giudice amministrativo, a titolo di risarcimento in forma specifica, il subentro nel contratto, senza che la sentenza possa essere integralmente eseguita per essere stato parzialmente eseguito il contratto dall’illegittimo beneficiario, tale impossibilità non estingue l’obbligazione dell’Amministrazione ma la converte in una diversa, di natura risarcitoria e compensatoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione della esecuzione in forma specifica.
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