Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE PER INDICAZIONE ERRATA DELL'OFFERTA ECONOMICA: VALIDA

TAR REGGIO CALABRIA SENTENZA 2025

Per questo collegio vanno, preliminarmente, esaminati i primi due motivi di ricorso, che sono infondati e vanno rigettati.

Occorre, infatti, prendere le mosse dai motivi di ricorso rivolti all’atto di esclusione, non solo perché cronologicamente anteriore, ma soprattutto perché propedeutico funzionalmente alla stessa possibilità di cognizione del secondo: la verifica dei vizi-motivo relativi all’illegittimità dell’esclusione del concorrente sono, infatti, logicamente prioritari allo scrutinio delle censure da questi mosse avverso il successivo esito della gara.

Ancor più nello specifico, in mancanza di una espressa graduazione dei vizi – motivi, ritiene il Collegio che vada esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso volto ad impugnare l’art. 17 lett. a) del bando di gara, che riveste carattere logicamente preliminare rispetto alla censura (primo motivo) con cui si impugna il consequenziale provvedimento di esclusione della ricorrente e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

A fronte della chiara disposizione contenuta nella lex specialis, che imponeva ai concorrenti di “indicare, a pena di esclusione” il “ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze” (con l’ulteriore precisazione che “Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali”) la ricorrente ha indicato il prezzo di aggiudicazione (€ 3.500.633,36) e non anche il ribasso percentuale.

Dalla lettura della sopra riportata disposizione nella sua interezza emerge con immediata evidenza che tale clausola di gara appare chiara e inequivoca (e non già frutto di una “distorta interpretazione dell’art. 17 del bando fatta propria dalla S.A.”, come assume parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso) nel collegare la sanzione espulsiva ai casi di omessa indicazione e allegazione del ribasso percentuale dell’offerta economica.

Il tenore letterale del bando non lasciava nessuno spazio a dubbi interpretativi; deve, dunque, affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. III n. 9789/2022; cfr. anche CGARS n. 378/2024 che ha confermato TAR Sicilia, Catania, sez. II, 23.01.2024 n. 325), laddove la lex specialis di gara preveda l’indicazione dello sconto offerto, in cifre, tale previsione costituisce autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato da parte della Commissione di gara.

Le censure dedotte da parte ricorrente avverso tale previsione contenuta nel bando di gara appaiono, sul punto, generiche e non persuasive.

È stato chiarito, al riguardo, che «l’esclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere non è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto conferisce certezza al contenuto dell’offerta.

Giova aggiungere, richiamando giurisprudenza pacifica di questo Consiglio (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 4 giugno 2021, n. 4292), che il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara - costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l’esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Tale incompletezza e indeterminatezza dell’offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta) - non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento” (Cons. Stato sez. III n. 9789/2022).

Alla luce della non illegittima previsione contenuta nella lex specialis, il Collegio ritiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto fare ricorso al cd. soccorso istruttorio (Cons. Stato sez. III n. 9789/2022), in forza della chiara previsione dell’art. 101, comma 1 lett. a) e b), d.lgs. n. 36 del 2023 che non ne prevede il ricorso nelle ipotesi di omissione, inesattezza e irregolarità dell’offerta economica.

Tale previsione è stata ripresa dall’art. 14 del bando/disciplinare, che ha delimitato i confini di tale istituto chiarendo che “può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

La lex specialis di gara, non impugnata in parte qua dal ricorrente, ha, dunque, espressamente escluso che le carenze contenute nell’offerta economica potessero essere sanate ricorrendo al soccorso istruttorio.

La non irragionevolezza della previsione che impone agli operatori economici di indicare il ribasso percentuale emerge, inoltre, dalla stessa giurisprudenza amministrativa che ritiene che la cifra indicata dall’operatore economico quale ribasso prevalga persino sull’eventuale prezzo offerto, atteso che “nel contrasto fra la percentuale di ribasso e la cifra assoluta prevale la prima” (ex multis, CGA Regione Sicilia, 10 maggio 2022, n. 560) e che la stessa (i.e. il ribasso percentuale) è l’unico parametro numerico che vada utilizzato per attribuire al valore economico dell’offerta uno specifico punteggio e, pertanto, ai fini della redazione della graduatoria.

Ed infatti, premesso che «Nell’offerta economica, il ribasso indica la percentuale (appunto) di decremento, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”», è stato più volte affermato che «In assenza di specifiche indicazioni del Disciplinare di gara – come nel caso di specie - deve attribuirsi portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che lo stesso funge da parametro di riferimento per attribuire al valore economico dell’offerta uno specifico punteggio. Ciò in quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio costituisce l’unico dato, relativo all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria e la conseguente aggiudicazione.» (TAR Campania, Napoli, sez. I n. 6567/2023; ibid. sentenza del 3/3/2023 n. 1387).

Il rigetto del secondo motivo di ricorso determina, anche per le ragioni già indicate al precedente punto 16, il consequenziale rigetto del primo motivo di ricorso.

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