Giurisprudenza e Prassi

DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO: NON RIBASSABILE SE COMPROMETTE AFFIDABILITA' OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La controversia si inscrive nel contenzioso sull’applicabilità della disciplina dell’equo compenso (legge n. 49/2023) a gare per appalti pubblici, con riferimento al quale il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore della derogabilità della disciplina sull’equo compenso – in termini di equa ribassabilità del compenso dei professionisti - nell’ambito della contrattualistica pubblica (v. Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594, e in termini anche Cons. St. sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844).

... Ne consegue che la valutazione negativa dell’offerta economica da parte della Commissione non appare destituita di fondamento atteso che le voci per spese e oneri accessori, apparentemente ribassate al 100%, si sono riespanse in sede di giustificativo cubando un importo pari a euro 63.133,71 oltre ad un utile teorico di impresa pari a euro 38.079,27 che sono andati ad erodere la quota, in tesi incomprimibile, dei compensi professionali, correlativamente ridotta all’importo di euro 282.840 (come evincibile dal subtotale A delle scheda di analisi prodotta in sede di giustificativi). Tale considerazione corrobora, dunque, la scelta della Commissione di valutare non congrua, né attendibile l’offerta del raggruppamento SM.

In conclusione, meritano accoglimento i due motivi di appello unitariamente considerati dovendosi dare evidenza alla fallacia argomentativa in cui è incorso il primo giudice laddove ha ritenuto che l’azzeramento delle voci ribassabili non si riverberasse in concreto sull’entità dell’equo compenso, in tesi non ribassabile per espressa previsione del bando.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;