Giurisprudenza e Prassi

AGGIO PERCENTUALE: RAPPRESENTA RIFERIMENTO VINCOLANTE PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Ciò premesso sul piano generale, l’oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui la Commissione insediata per l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali del Comune di ... ha escluso la società -OMISSIS- dalla selezione per anomalia dell’offerta. Come già evidenziato nella narrativa, l’esclusione è maturata in quanto la -OMISSIS- ha elaborato un’offerta recante un ribasso del 65% rispetto a quanto all’aggio posto a base di gara (euro 1.737.811,00).

Parte ricorrente adduce che tale consistente ribasso si fonda sulla pregressa esperienza maturata ed impiegata per integrare una legge di gara che sul punto sarebbe stata lacunosa, in quanto non avrebbe indicato il carico di complessivo (quanto meno presunto) dei ruoli.

In realtà, l’assunto di parte ricorrente secondo cui la legge di gara non conterrebbe una stima del valore complessivo del ruolo di riscossione è smentito dall’indicazione specifica dell’aggio contrattuale posto a base di gara (euro 1.737.811,00) e sul quale i concorrenti erano chiamati, per l’appunto, ad indicare la percentuale di sconto. Avuta presente tale cifra, infatti, è ben possibile risalire al carico presunto oggetto di riscossione fissato dalla stazione appaltante, in quanto la stessa legge di gara stabilisce che la cifra posta a base di gara (l’aggio contrattuale) corrisponde al 9% del valore della commessa che, quindi, è pari ad euro 26.473.517.

Rispetto a tale somma la stazione appaltante con calcoli analiticamente svolti è pervenuta ad un risultato in base al quale l’offerta della ricorrente avrebbe un margine negativo di rilevante portata (circa 360 mila euro).

Né a ben vedere la legge di gara si rivela essere viziata o carente come adduce parte ricorrente, in quanto, come visto, il valore della commessa era univocamente deducibile dalla fissazione dell’aggio e dalla determinazione della percentuale di tale somma sul valore complessivo. Peraltro, seppure potesse ammettersi che l’utile possa azzerarsi senza per questo far venir meno la sostenibilità dell’offerta (Corte di Giustizia, 15 settembre 2022, in causa C-669/20), nel caso di specie l’offerta della ricorrente produrrebbe una perdita e per un importo rilevante.

L’unico modo per recuperare redditività all’offerta della ricorrente, secondo le valutazioni svolte puntualmente dalla stazione appaltante e non sindacabili in quanto non affette da irragionevolezza manifesta, sarebbe quello di ipotizzare un carico complessivo dei ruoli pari a euro 50.000.000, come infatti ipotizza la ricorrente nelle giustificazioni prodotte (pag. 5). Sennonché, come evidenziato dall’Amministrazione e non contestato dalla ricorrente, quell’importo del carico dei ruoli derivava dal recupero delle somme dovute nel periodo precedente al quinquennio di gestione della ricorrente, quando il servizio non era ancora a regime, ma non sarebbe più ipotizzabile in una gestione a “regime” come quella posta a base di gara.

Del resto, il riferimento alla passata gestione ai fini della quantificazione dell’aggio, pure contenuto nel disciplinare di gara (paragrafo 3) costituiva un criterio esplicativo della determinazione dell’importo dell’aggio stabilito dalla stessa stazione appaltante e, al più, avrebbe potuto rappresentare un criterio integrativo per i concorrenti, ma non li abilitava certo a sostituire l’aggio posto a base di gara e la cifra complessiva del ruolo ipotizzata dall’Amministrazione nei documenti di gara con un importo del tutto differente che, sia pure derivante dalla precedente gestione, fosse addirittura doppio rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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