Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2025
È legittimo l'esercizio del potere di revoca in autotutela di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, qualora la stazione appaltante accerti l'indisponibilità delle risorse finanziarie indispensabili alla realizzazione dei lavori, soprattutto qualora la gara sia stata bandita subordinatamente alla conferma di finanziamenti esterni mai pervenuti e non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
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