Giurisprudenza e Prassi

CARENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA: LEGITTIMA E CONFORME AL PRINCIPIO DI RISULATO LA REVOCA DELLA GARA D'APPALTO (1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria, ovvero anche la sola incertezza sulla sua sussistenza, rappresenta una valida ragione per disporre la revoca di una gara finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, a maggior ragione laddove l’aggiudicazione non sia ancora intervenuta. In siffatto contesto, l’incertezza circa la perdurante disponibilità delle risorse, accentuata dall’approssimarsi del termine di ultimazione dei lavori previsto dal cronoprogramma, rende legittimo l’esercizio dello ius poenitendi senza che occorra una comparazione tra interesse pubblico e privato, non essendo configurabile un affidamento tutelabile del concorrente prima dell’aggiudicazione definitiva.

“La carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria o anche la sola incertezza sulla sua sussistenza, rappresenta una valida ragione per disporre la revoca di una gara finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, eventualmente anche all'indomani della stipula del relativo contratto e, quindi, a fortiori allorquando l’aggiudicazione... non sia ancora intervenuta” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7571/2024; n. 4515/2020).

Il "principio del risultato" non può essere invocato per forzare l'aggiudicazione in assenza di basi finanziarie certe, poiché tale principio presuppone la sussistenza di tutte le condizioni economiche e contabili per la realizzazione dell'opera.

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