Giurisprudenza e Prassi
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2024
Deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora la stazione appaltante revochi la procedura di gara per sottoporre a riesame le clausole impugnate, non potendosi invece configurare la cessazione della materia del contendere in assenza di un pieno riconoscimento della pretesa sostanziale del ricorrente.
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