ILLEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA SENZA MOTIVAZIONE SU SOPRAVVENUTE ESIGENZE PUBBLICHE (5.2)
La revoca di una procedura di gara, intervenuta dopo che un annullamento giurisdizionale ha individuato un nuovo potenziale aggiudicatario, è illegittima se non supportata da ragioni sopravvenute e inedite che giustifichino il sacrificio dell'affidamento dell'operatore economico. Il principio di buona fede impone alla stazione appaltante di motivare analiticamente la prevalenza dell'interesse pubblico al ritiro degli atti rispetto all'interesse del privato alla conclusione del procedimento, non essendo sufficienti modifiche marginali del fabbisogno o generiche innovazioni tecnologiche.
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