ILLEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA SE LE NUOVE ESIGENZE SONO GESTIBILI CON VARIANTI (106.1)
In tema di appalti pubblici, è illegittimo il provvedimento di revoca di una procedura di gara motivato da pretese innovazioni tecnologiche o organizzative qualora tali profili siano già inclusi nel perimetro prestazionale del capitolato speciale o possano essere implementati mediante modifiche contrattuali ex art. 106 D.Lgs. 50/2016; ciò in quanto il principio di conservazione degli atti giuridici e il diritto allo scorrimento della graduatoria dell'unico concorrente residuo prevalgono sulla discrezionalità della PA in assenza di un reale mutamento dell'interesse pubblico.
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