REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE - NON AMMISSIBILE DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO (109)
L’aggiudicazione conclude la fase a carattere pubblicistico, retta da poteri amministrativi attribuiti alla stazione appaltante per la scelta del miglior contraente nella tutela della concorrenza, mentre quella che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale ha carattere privatistico ed è quindi retta dalle norme civilistiche (Corte costituzionale, sentenze n. 53 e n. 43 del 2011; Cassazione, Sez. un. civ. n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009). Nella fase privatistica l’amministrazione si pone quindi con la controparte in posizione di parità che però, è stato anche precisato, è solo “tendenziale” (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/214), con tale aggettivo volendosi intendere che nel contesto di un rapporto paritetico sono apprestate per l'amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di autotutela privatistica (Ad. Plen. n. 6 del 2014); ciò, evidentemente, perché l'attività dell'amministrazione, pur se esercitata secondo moduli privatistici, è sempre volta al fine primario dell'interesse pubblico, con la conseguente previsione, su tale presupposto, di regole specifiche e distinte e con l’ulteriore conseguenza che non ogni controversia che concerna atti emanati in questa fase può essere attratta, tout court, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, dopo la stipula del contratto, possono trovare applicazione solo le norme che disciplinano il rapporto su di un piano di pariteticità, ovverossia le norme sul recesso contrattuale, che si pongono in rapporto di specialità rispetto all’art. 21 quinques della L. n. 241/1990, prevalendo su tale ultima disposizione.
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