REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DOPO LA CONSEGNA IN VIA D'URGENZA E PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO: E' UNA FORMA DI RECESSO DALLE TRATTATIVE (122.4)
Nel caso in esame l’Amministrazione disponeva alla consegna dei lavori, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 17 co 8 e 9 e dell’art. 50 co 6 D.lgs. n. 36/2023, per le attività propedeutiche e l’avvio lavori. Tuttavia, nell’imminenza della consegna, l’aggiudicatario -a seguito di verifica dei siti di lavorazione- aveva segnalato talune criticità.
Nei giorni successivi seguiva un carteggio tra le parti, questa volta correlato alla necessità di trasmettere la documentazione amministrativa necessaria per la sottoscrizione del contratto, incombente a cui le parti non sono addivenute a seguito della “revoca in autotutela dell'aggiudicazione dei lavori alla G.” disposta dall'Ente.
Ai fini dell’esclusione del ricorrente, l’Amministrazione ha fatto espresso richiamo alle previsioni contenute nell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e ai commi da 3 a 5 dell’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 che prevedono “3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali”.
Detto potere seppure è stato speso prima della sottoscrizione del contratto di appalto, in disparte il nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione, si è sostanziato in una forma di recesso dalle trattative, poiché l’Amministrazione ha evocato, espressamente, l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal ricorrente in ragione dell’intervenuta aggiudicazione.
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