Giurisprudenza e Prassi

REVOCA AGGIUDICAZIONE - DISCREZIONALITA' S.A. - INERZIA OBBLIGO STIPULA CONTRATTO (32.8)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Ritiene il Collegio che siano infondate le doglianze con le quali parte ricorrente deduce l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione.

L’art. 21-quinquies della l. n. 241/90, nell’indicare i presupposti della revoca (sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento), non detta alcuna prescrizione sui termini per l’esercizio del potere di autotutela, a differenza di quanto previsto dall’art. 21 nonies in tema di annullamento d’ufficio.

Il potere di revoca è inoltre connotato da un'ampia discrezionalità: a differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto rimosso d'ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente.

Ciò premesso, va evidenziato che il tempo trascorso tra l’adozione del provvedimento e la sua revoca non è del tutto irrilevante, potendo assumere rilievo nell’ambito del giudizio di comparazione tra l’interesse pubblico sotteso alla revoca e l’interesse del privato alla conservazione degli effetti del provvedimento amministrativo.

Al riguardo, tuttavia, deve in primo luogo escludersi che assuma specifica rilevanza il termine di 60 giorni previsto dall’art. 32, co. 8, d. lgs. 50/2016, per la stipula del contratto.

Tale termine, che per stessa ammissione di parte ricorrente ha natura meramente ordinatoria (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991), è posto invero a tutela dell'aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi.

Da ciò deriva che, di fronte all'inerzia dell'amministrazione che si sottrae all'obbligo di stipulare il contratto, l'operatore economico ha di fronte a sé due opzioni: a) svincolarsi dalla propria offerta; b) proporre azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a., al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione pubblica a provvedere.

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