Giurisprudenza e Prassi

REVOCA AGGIUDICAZIONE - CONSENTITA SOLO NEI LIMITI DI LEGGE

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2020

Il combinato disposto di cui all’art. 21quinquies l. 241/90 e 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 impone che solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento di situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, o ancora in caso di nuova valutazione dell’originario interesse, il provvedimento possa essere revocato conferendo un indennizzo in caso di pregiudizio alle parti negoziali.

La revoca in oggetto incide non solo sulla posizione dell’azienda aggiudicataria, bensì sull’intera procedura, tale per cui occorre una motivazione rafforzata che giustifichi l’operato dell’amministrazione avendo coinvolto le parti concorrenti in uno stadio quanto mai avanzato della gara.

Il potere di revoca è esercitabile in casi particolari e l’onere motivazionale spetta in capo all’amministrazione, anche in virtù di una lettura civilistica della fattispecie ai sensi dell’art. 1229 c.c. che dichiara nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, o per i casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Quest’ultimo inciso va letto in relazione all’obbligo di motivare congruamente ogni volta che vi sia aggiudicazione “definitiva” - per tale intendendosi quella successiva alla verifica dei requisiti del concorrente risultato primo classificato - comparando gli interessi delle parti e risultando evidente che tale obbligo di motivazione risulta disatteso in radice quando essa si sostanza in una mera ragione di opportunità, certamente prevedibile.

Ma l’art. 1229 c.c. rileva anche nel senso, più letterale, di nullità della preventiva ed unilaterale esenzione da responsabilità precontrattuale, che qui emerge, rispetto ai rapporti negoziali (rilevanti ai sensi del 21quinquies) fonte di obblighi della S.A., la quale ha condotto sino alle estreme conclusioni la procedura di gara per poi revocarne il risultato.

Si tratta di una facoltà non consentita dall’ordinamento in assenza del riconoscimento normativo di un ius poenitendi illimitato e ad nutum, per la necessità, al contrario, di preservare il consistente legittimo affidamento del privato, beneficiario degli atti dell’amministrazione, con rafforzata ponderazione delle ragioni che siano di impedimento.

Diversamente, la ricorrente, che ha investito risorse materiali ed umane, formulata l’offerta valutata positivamente in graduatoria, e risultato vincitore aggiudicatario dopo la verifica dei requisiti, sarebbe in balia delle scelte della pubblica amministrazione, imprevedibili e inafferrabili, potendosi sempre, secondo tale opposta tesi, rintracciare una migliore modalità di impiego delle risorse pubbliche rispetto a quella in precedenza deliberata.

Se, dunque, è discrezionale l’apprezzamento delle circostanze di fatto che giustificano il provvedimento di revoca, la sua adozione è consentita nei limiti fissati dall’art. 21quinquies, onde la tutela avverso l’atto che li abbia travalicati è senza meno demolitoria per aver l’amministrazione violato una regola di validità del provvedimento.

Pertanto, la costruzione logica del provvedimento di revoca dovrebbe far emergere, innanzitutto, le ragioni sottese al ripensamento dell’amministrazione raffrontandole con quelle dell’aggiudicatario, per poi infine esplicitare il motivo per cui l’interesse amministrativo è ritenuto preponderante.

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BENEFICIARIO: Il committente dei lavori.
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.