INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE SE NON VENGONO IMPUGNATI GLI ATTI PRESUPPOSTI (21-QUINQUIES.1)
L'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale a effetti instabili e temporanei, inidoneo a generare un affidamento qualificato nel beneficiario; pertanto, la sua revoca (o ritiro) non richiede le garanzie partecipative di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 né i presupposti stringenti dell'autotutela decisoria. La revoca dell'aggiudicazione definitiva è legittima quando l'Amministrazione deve fronteggiare sopravvenute esigenze di interesse pubblico preminenti, quali la sicurezza energetica nazionale, che rendono l'assetto strategico precedente non più rispondente al miglior utilizzo del demanio.
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