Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO DI COOPERAZIONE - MANCATO DEPOSITO – ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2020

Rileva evidenziare come l’interpretazione del tenore letterale della lex specialis, nella parte in cui, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico professionale per l’attività di recupero o smaltimento dei rifiuti richiede la produzione di specifica documentazione, sia da intendersi nel senso che il concorrente è tenuto a produrre in via alternativa una delle documentazioni ivi riportate e, nello specifico, possa quindi dimostrare il possesso del requisito relativo allo svolgimento dell’attività di recupero e smaltimento mediante la produzione: a) dell’autorizzazione di cui egli stesso dispone ai sensi degli articoli 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006; b) dell’autorizzazione AIA ex d.lgs. n. 152/2006 di cui dispone a proprio nome ovvero c) dell’avvenuta stipulazione in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara di un accordo di cooperazione con un soggetto autorizzato, che si impegna a ritirare i rifiuti, indicandone codice CER e quantitativi;

CONSIDERATO che l’aggiudicatario, come risulta dalla documentazione in atti, abbia prodotto l’autorizzazione dell’impianto di smaltimento con cui collabora e non anche l’accordo di cooperazione con lo stesso, stipulata in data antecedente all’indizione della procedura di gara;

RILEVATO che, in fase di stipula del contratto, il fatto che l’aggiudicatario non abbia prodotto l’accordo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara con l’impianto di smaltimento, costituisce violazione della disposizione della lex specialis sopra richiamata e dei principi generali in materia di contratti pubblici e, conseguentemente, rappresenta una circostanza idonea a considerare come non dimostrato il requisito inerente l’attività di recupero e smaltimento rifiuti

OGGETTO: Istanza presentata da A – Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero finale, presso impianti autorizzati, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai cicli produttivi degli impianti e degli altri siti gestiti dalle Direzioni provinciali Trento e Bolzano, dalle Direzioni Regionali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata, suddivisa in 8 lotti – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 4 – LOTTO 5 - S.A.: Trenitalia - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 3.960.892,93 euro

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;