SUSSISTE L'OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI NONOSTANTE LA DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE (106.1)
In tema di appalti pubblici, l'istanza di revisione prezzi presentata dall'operatore economico attiva un procedimento amministrativo autoritativo che la stazione appaltante è obbligata a concludere con un provvedimento espresso, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Poiché tale attività sottende l'esercizio di un potere discrezionale volto al bilanciamento tra l'interesse del privato e l'interesse pubblico, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, impedendo al giudice di sostituirsi all'amministrazione nell'accertamento del diritto al compenso prima che l'istruttoria sia stata espletata.
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