Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - RIEQUILIBRIO TRA INTERESSE PUBBLICO E CONTINUITA' RAPPORTO CONTRATTUALE (106)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Quanto al terzo e ultimo motivo, è sufficiente ribadire, in aggiunta a quanto già rilevato con riferimento al primo motivo, che E. S.p.A. non ha offerto elementi concreti a comprova dell’esistenza delle condizioni necessarie per ottenere l’adeguamento economico.

La documentazione prodotta dinanzi al Comune e depositata in giudizio dimostra soltanto che i gestori degli impianti di trattamento/smaltimento hanno deciso, nel corso del tempo, di applicare agli operatori del settore prezzi meno vantaggiosi, ma tale circostanza non può rappresentare ex se un fatto imprevedibile per un imprenditore del settore mediamente informato.

Occorre, al riguardo, considerare che la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (C.d.S., Sez. V, n. 935/2010).

Nella disciplina di diritto positivo dell’istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi.

Al contrario, è necessario che ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili - anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale – nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tal fine farsi riferimento ad eventi, appunto eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali (cfr. in tal senso T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 2306/2014; T.A.R. Milano, Sez. I, n. 435/2021). Ciò anche al fine di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2052/2014; id., Sez. III, n. 1074/2015; id., Sez. V, n. 4079/2009; id., Sez. III, n. 4827/2018).



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