Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI NELLE CONCESSIONI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2025

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima una valutazione discrezionale nel disporre la revisione mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. n. 21990 del 2020; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/11/2021, n. 35952).

Con riguardo al caso in esame il Collegio osserva che il contratto integrativo firmato il 29 maggio 2012 ed assunto al numero di repertorio 10825 disciplinava l’incidenza delle sopravvenienze sull’equilibrio economico finanziario del rapporto intercorrente tra le parti in causa, prevedendo alla clausola 21.3 che “Le variazioni apportate dall’Amministrazione aggiudicatrice ai presupposti o alle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella presente convenzione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni”.

Il tenore della richiamata clausola non desta perplessità in ordine alla doverosità della modifica del contratto una volta che la relativa richiesta sia giustificata dalle variazioni apportate dall’Amministrazione aggiudicatrice ai presupposti e alle condizioni di base incidenti sull’equilibrio economico-finanziario.

Il che qualifica la situazione giuridica soggettiva vantata dalle appellanti in termini di diritto soggettivo a prescindere che l’Amministrazione sia titolare di un potere discrezionale nella quantificazione dei profili economici da modificare per salvaguardare l’equilibrio originario del contratto.

Nel caso in esame, infatti, non si contesta l’entità delle modifiche, a suo tempo, apportate dall’Amministrazione ma il rifiuto a monte dell’Amministrazione di modificare il contratto in presenza delle circostanze rappresentate da parte appellante.

Il che, dunque, giustifica l’affermazione della giurisdizione ordinaria, dovendosi accertare se i fatti rappresentati dalle appellanti obblighino o meno l’Amministrazione a modificare il contratto.



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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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