Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI STIPULATI DA SOGGETTI AGGREGATORI: INCLUSIONE DELL'IVA NELLA FORMULA E PREVALENZA DEL DATO LETTERALE (106.1.A)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In particolare, la parte appellata ha condiviso l’art. 20 del Capitolato speciale, espressamente richiamato dall’art. 17 della convenzione – quadro, a mente del quale: “la revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata separatamente per i Prezzi Unitari della Componente e ed i Prezzi Unitari della Componente M. La revisione della componente energia ‘E’: La revisione dei Prezzi Unitari per i vettori energetici (PEG, PEL) è calcolata in misura pari al 80% del Prezzo Unitario medesimo essendo funzione della quota relativa al vettore energetico ed è annuale. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l’anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive. La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata attraverso l’indice di riferimento (Ir), da applicare con riferimento ad una specifica equazione, secondo un dato testuale inequivoco, in cui il prezzo del gas naturale da prendere in considerazione per calcolare l’aggiornamento del canone del servizio, attraverso la determinazione dell’indice di riferimento Ir, è quello soggetto ad IVA pagato dalle utenze minori”.

A seguito della piana lettura degli atti di gara, si deve concordare con quanto statuito dal Giudice di prime cure, ossia che “il dato testuale è inequivoco: il prezzo del gas naturale da prendere in considerazione per calcolare l’aggiornamento del canone del servizio, attraverso la determinazione dell’indice di riferimento Ir, è quello ivato pagato dalle utenze minori (‘domestiche’). Il che non lascia spazio per altre opzioni ermeneutiche”.

Le critiche prospettate dall’appellante, la quale deduce di non avere usufruito delle agevolazioni normative introdotte per calmierare il costo del gas naturale, ovvero della riduzione dell’IVA al 5% e neppure della riduzione degli oneri di sistema, non hanno rilievo nella fattispecie in esame. Parimenti inconferente l’argomentazione secondo cui l’IVA sarebbe una posta neutra, con la conseguenza che la sua riduzione non avrebbe apportato alcun beneficio all’appellante.

Ciò in quanto, stante il chiaro tenore della disposizione contenuta nell’art. 20 del Capitolato speciale, correttamente l'Ente appaltante si è rifiutato di utilizzare un dato diverso, come preteso dall'appellante, ossia il prezzo del gas naturale al netto dell’IVA e senza tenere conto della misura di favore che ridotto gli oneri di sistema. La clausola revisionale, infatti, consegna alle parti una prospettiva incerta sull’an e sul quando, ma non sul quomodo, in quanto non è automatica, in aumento, la revisione del prezzo, ma è certo solo il criterio di calcolo, che è matematico.

Per tale ragione, non si può predicare che vi sia stata una interpretazione contraria a buona fede della clausola revisionale, atteso che si è semplicemente provveduto a applicare il criterio di calcolo che, come si è detto è stato concordato dalle parti, ed è matematico.

Va, inoltre, osservato che nessuna concreta dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi dei fattori produttivi è stata fornita dall’assuntore, che si è limitato ad affermare l’innalzamento generalizzato e patologico del costo del gas naturale (Cons. Stato, n. 1013 del 2025) e ad allegare una presunta alterazione in re ipsa dell’equilibrio contrattuale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)