Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - NECESSARIA PRESENZA CLAUSOLA NEGLI ATTI DI GARA (106)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Quanto alla lamentata esclusione della possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, deve ricordarsi che una tale previsione rientra tra le facoltà delle stazioni appaltanti in sede di elaborazione del bando.

Se, infatti, la precedente normativa in materia di lavori (art. 133 comma 2 del d. lgs. 163/2006) escludeva espressamente la facoltà di revisione dei prezzi e di applicazione dell’articolo 1664 del codice civile (salve le variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 10%, dovute a circostanze eccezionali, del prezzo di singoli materiali, per i quali era prevista una forma di compensazione per la percentuale eccedente tale 10%), in base alla disciplina attualmente vigente, contenuta nell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi, salve le ipotesi di cui si dirà di qui a poco, è comunque subordinata alla previsione, nei documenti di gara, di una specifica clausola chiara, precisa e inequivocabile.

Deve pertanto concludersi per la piena legittimità dell’esclusione della revisione dei prezzi all’interno dei documenti di gara del bando impugnato.

Peraltro, l’esclusione di una tale facoltà garantisce, tra l’altro, dal rischio della presentazione – in contrasto con i principi di serietà dell’offerta e di esercizio effettivo della libera concorrenza - di offerte in concreto non sostenibili, presentate solo nella prospettiva della loro sostanziale rideterminazione in sede di revisione dei corrispettivi.

A sostegno di un presunto obbligo di “equa” determinazione dei prezzi e/o di revisione del contratto non possono fondatamente invocarsi neanche i principi di buona fede e correttezza, la cui funzione integrativa delle condizioni contrattuali non può certamente spingersi fino alla vera e propria rideterminazione del sinallagma contrattuale che, a seguire la tesi dei ricorrenti, si verrebbe in concreto ad attuare.

Una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui all’art. 106 del d. lgs. 50/2016, che escludono la revisione “di diritto” dei prezzi dei contratti pubblici, ammettendola eccezionalmente, per i lavori pubblici, solo se il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e ponendo, comunque, quale limite generale, il carattere non sostanziale delle modifiche stesse, corrispondente alla salvaguardia dell’equilibrio economico del contratto e alla mancata introduzione di condizioni che, se previste in origine, avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Nel caso in esame è evidente invece che le modifiche richieste dai ricorrenti inciderebbero notevolmente sull’equilibrio economico dell’appalto e, per definizione – considerata la lamentata natura escludente della formulazione attuale del bando – consentirebbero la partecipazione di ulteriori operatori economici.

I rilievi della parte ricorrente appaiono dunque, anche sotto tale profilo, non pertinenti.



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