REVISIONE PREZZI E RINNOVI CCNL: LA PREVEDIBILITÀ ESCLUDE IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO (106)
In tema di appalti pubblici, non è configurabile il diritto alla revisione dei prezzi o al riequilibrio del piano economico contrattuale qualora l'incremento del costo della manodopera derivi da un rinnovo del CCNL che, seppur ravvicinato nel tempo, risulti prevedibile secondo il canone della diligenza professionale. La presenza di una "nota di raccordo" nel precedente rinnovo contrattuale, che impegni le parti sindacali a incontri periodici per l'aggiornamento dei livelli retributivi, esclude il carattere dell'imprevedibilità della sopravvenienza, gravando sull'operatore economico l'onere di formulare un'offerta consapevole che includa i verosimili incrementi salariali preannunciati.
"Il rinnovo del CCNL, avvenuto in data 16.2.2024, non rientra nella categoria delle “circostanze impreviste e imprevedibili”.
Il rinnovo del CCNL avvenuto il 16.2.2024 era infatti una circostanza quanto meno prevedibile secondo il canone della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.).
Segnatamente, in occasione del primo rinnovo del CCNL in data 30.5.2023, le parti sindacali, in quella sede, avevano dato atto “dell’urgenza di aggiornare i livelli retributivi in ragione del lungo periodo di carenza contrattuale non più sostenibile e dell’elevata conflittualità”. Pertanto, avevano concordato di incontrarsi “con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee a incidere su incrementi salariali” [...].
Dopo il rinnovo del 2023, e a seguito di una serie di pronunce giurisdizionali in ordine alla illegittimità del precedente CCNL del 2016, le parti sindacali hanno instaurato una serie di trattative che hanno poi condotto alla stipula del secondo rinnovo del CCNL, avvenuto appunto in data 16.2.2024, in cui si è registrato un significativo aumento degli emolumenti da riconoscersi ai lavoratori del settore.
Più in particolare, nel secondo rinnovo del 16.2.2024 si è dato atto che “in applicazione della nota di raccordo” contenuta nel CCNL del 2023, le parti sindacali si sono nuovamente incontrate “con la finalità di dare risposte concrete alle pressanti esigenze salariali dei lavoratori del settore, tenendo nell’opportuna e dovuta considerazione le dinamiche inflazionistiche ancora in atto”.
Può dunque ritenersi che il rinnovo contrattuale del 2023 non fosse definitivo, bensì parziale o comunque precario in quanto le condizioni economiche di quel contratto collettivo erano destinate, di lì a poco, a modificarsi in favore dei lavoratori a seguito di nuove trattative negoziali svolte dalle parti sindacali.
Ciò ha comportato che la richiesta di riequilibrio economico del contratto di appalto a seguito del rinnovo del CCNL del 16.2.2024, avvenuto prima della aggiudicazione (e quindi prima della stipula della convenzione) non risultava fondata in quanto la sopravvenienza addotta (secondo rinnovo del CCNL) non poteva ritenersi circostanza imprevista o imprevedibile in considerazione della “nota di raccordo” contenuta nel CCNL del 2023.
L’aumento del costo del lavoro che si sarebbe verificato dopo il 2023 era del resto circostanza del tutto nota alla ricorrente poiché A. aveva rettificato in data 15.6.2023 il bando di gara al fine di tenere in considerazione le modifiche contrattuali avvenute nel 2023, posticipando così al 4.7.2023 il termine di presentazione delle offerte che venivano presentate proprio sulla base del primo rinnovo del CCNL.
Quindi la ricorrente, fin dal primo rinnovo del CCNL del 2023, era verosimilmente a conoscenza che le condizioni economiche dello stesso sarebbero cambiate, di lì a poco, con un aumento del costo della manodopera.
Ne deriva che il preannunciato rinnovo contrattuale avrebbe dovuto indurre la ricorrente - primario operatore del settore che aveva partecipato alla trattativa sindacale mediante la propria rappresentanza - a predisporre l’offerta in modo consapevole, tenendo conto del verosimile aumento dei corrispettivi da riconoscere ai lavoratori, come era reso evidente fin dal rinnovo contrattuale del 2023."
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