REVISIONE PREZZI AMMESSA SOLO SE PREVISTA DA CLAUSOLE CHIARE NELLA LEX SPECIALIS (106.1)
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi non costituisce un effetto automatico del contratto, ma è subordinata alla previsione di clausole revisionali chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara. L'art. 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, in quanto norma speciale, deroga all'art. 1664 cod. civ., rendendo quest'ultimo inapplicabile per il riequilibrio del sinallagma. Parimenti, le disposizioni sulle varianti per circostanze impreviste di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) hanno finalità regolatrice dei poteri della stazione appaltante e non conferiscono all'operatore economico posizioni di interesse legittimo o diritto soggettivo alla rinegoziazione economica.
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