Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE DEI PREZZI SU BASE FOI – RILEVA VARIAZIONE DI CIASCUN MESE RISPETTO ALL'INIZIO DELL’APPALTO (106)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

In particolare, con la clausola di revisione dei prezzi viene introdotto un meccanismo di gestione delle sopravvenienze idonee ad incidere in modo significativo sull’originario equilibrio contrattuale. Essa ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2295/2015). Al contempo, si vuole salvaguardare l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto, che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1337/2018).

Al riguardo, giova rammentare che la disciplina in materia di revisione prezzi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 aveva natura imperativa e si imponeva nelle pattuizioni private modificando e integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all’articolo 1339 del codice civile.

Il riconoscimento del compenso revisionale in favore dell’appaltatore in relazione all’esecuzione di un appalto di durata – come quello per cui è causa – non è correlato ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, in quanto scaturisce dall’esercizio di un potere autoritativo tecnico – discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, come del resto palesato dalla circostanza che l’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 rinvia ad un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi e pertanto ad un’attività procedimentalizzata, avviabile ad impulso della parte.

Nel caso specifico, non è in contestazione l’an della pretesa, essendo intervenuto il provvedimento dell’amministrazione con cui detta pretesa è stata riconosciuta, bensì il quantum, atteso che la parte ricorrente, ritenendo affetti da erroneità i calcoli effettuati dall’A.S.L., asserisce che l’importo ad essa spettante sarebbe di gran lunga superiore a quanto effettivamente riconosciuto.

Orbene, l’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che “La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”; la fase istruttoria e quella determinativa della procedura revisionale sono per legge rimesse all’esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi senza che, come visto, a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico – discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, n. 11737/2017).

Per quanto concerne il calcolo del compenso revisionale, va rilevato che l’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 contiene apposito rinvio all’art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del decreto e detta il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo contrattuale, demandando all’Istat la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi. Tuttavia, si è ritenuto in giurisprudenza che, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’Istat, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la revisione dei prezzi di appalto per ciò che attiene a materiali e beni di consumo deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. Foi).

In definitiva, a fronte della carenza di rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT, rimane fermo, nell’ottica regolatoria dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, ossia il summenzionato indice FOI, mensilmente pubblicato dal medesimo Istituto di statistica, trattandosi di parametro generale al quale, nelle more, si deve fare riferimento, potendo l’impresa appaltatrice solo in casi eccezionali, da provare puntualmente nella ricorrenza di evenienze impreviste ed imprevedibili, affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 novembre 2018 n. 6237; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052; TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 21 giugno 2018 n. 4169 e 28 gennaio 2016, n. 540; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 28 marzo 2017 n. 1696; TAR Lazio – Latina, 11 marzo 2013 n. 215).

Svolte tali considerazioni, il Collegio osserva che nel caso di specie, colgono nel segno le censure sollevate dalla ricorrente, confortate dalla disposta verificazione – peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte della resistente ASL – in ordine all’errata determinazione quantitativa del compenso revisionale riconosciuto all’appaltatrice.

Difatti, pur avendo l’amministrazione dichiarato di voler applicare le variazioni dei prezzi secondo gli indici Istat/Foi, tuttavia ha poi erroneamente determinato l’importo finale, applicando la variazione percentuale intervenuta tra l’indice Istat di ciascun mese con quello del mese precedente e non con quello della data di inizio appalto, con una considerevole riduzione dei risultati, non diversamente giustificata, che spiega l’incongruenza con l’importo richiesto dall’appaltatrice (cfr. pag. 16 della relazione del verificatore).

Ne discende che l’amministrazione sanitaria ha operato un’indebita decurtazione dell’indice FOI, che non trova alcun appiglio nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nell’interpretazione fornita dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;