REVISIONE DEI PREZZI: FACOLTATIVA PURCHE' INDICATA NEGLI ATTI DI GARA (106.1)
Per questo collegio le prefate doglianze vanno disattese per le ragioni di seguito esplicitate:
-in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici ha sempre operato una disciplina speciale che tendenzialmente restringe gli ambiti di scelta discrezionale della stazione appaltante, vincolandola a diversi presupposti sostanziali e procedurali, ai fini di garantire l’economicità dell’azione amministrativa, di tenere sotto controllo la spesa pubblica, nonché, in linea di continuità con il diritto eurounitario e con le correlate esigenze di tutela della concorrenza e del mercato, di evitare potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica. In tale ottica, il codice dei contratti pubblici del 2016 (d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) all’art. 106, comma 1, lett. a), ha introdotto la facoltatività della clausola revisionale, ma a condizione che sia indicata nei documenti iniziali di gara (bando, disciplinare o capitolato) attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili, che facciano riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e che non alterino la natura generale del contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 luglio 2023 n. 6844; TAR Trentino Alto Adige Bolzano, Sez. I, 2 novembre 2022 n. 271). Ciò chiarito, il Collegio non può non condividere l’assunto dell’amministrazione regionale circa la non applicabilità al caso in esame del meccanismo revisionale contemplato dalla richiamata disposizione normativa, non rinvenendosi nei documenti iniziali di gara, e nemmeno nel contratto stipulato a valle della procedura selettiva, l’esistenza di clausole chiare, precise e inequivocabili autorizzative della revisione prezzi in conseguenza della variazione dei prezzi e dei costi standard, sicché l’applicazione in concreto di detto meccanismo revisionale non potrebbe che tradursi nella violazione del principio di immodificabilità delle condizioni di gara, che permea per intero la disciplina del codice del 2016 in tema di modifiche contrattuali successive alla stipula. Né può essere assimilata a detta tipologia di clausole quella contemplata dall’art. 13 del capitolato speciale – la quale, come riferito, statuiva che la “revisione dei prezzi è ammessa nei soli casi previsti dalla legge” – attesa la sua palese indeterminatezza, che rimanda tautologicamente alle stesse condizioni previste dalla legge, le quali si sono poi rivelate nella specie insussistenti in virtù dell’inapplicabilità del citato art. 106, comma 1, lett. a);
-l’invocato meccanismo revisionale nemmeno riesce a trovare copertura nell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, avendo tale disposizione tutt’altro ambito applicativo. Giova ripercorrere, facendolo proprio, l’iter argomentativo svolto in tema dalla menzionata pronuncia del Consiglio di Stato n. 6844/2023: “Non può infatti trovare accoglimento il riferimento all’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 106 perché, come di recente posto in luce dalla condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9426, di conferma di Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, 10 marzo 2022, n. 239), "Mentre la lettera a) prende in esame e disciplina le "variazioni dei prezzi e dei costi standard" e risulta dunque immediatamente attinente alla fattispecie concreta, la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle "modifiche dell'oggetto del contratto" che si correlano alle "varianti in corso d'opera"", che "sono quelle modifiche che riguardano l'oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire, (arg. da Cons. Stato Sez. II, 28 agosto 2020, n. 5288; Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5505; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; ma, in linea generale, nulla preclude di riferire la disciplina in questione anche alle forniture da erogare o ai servizi da svolgere) . . . Le modifiche dell'oggetto del contratto sul versante del corrispettivo che l'appaltatore va a trarre dall'esecuzione del contratto vanno invece sussunte nell'ambito della fattispecie di cui alla lettera a), che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle "variazioni dei prezzi e dei costi standard"". Nel caso di specie in esame, infatti, non vi è alcuna modifica dell'oggetto del contratto e non si può certo parlare di varianti in corso d'opera.”;
- infine sono inammissibili, per evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le censure con cui parte ricorrente reclama la rimodulazione del prezzo contrattuale in ritenuta applicazione delle regole civilistiche discendenti dall’art. 1664 c.c. e dal principio di buona fede declinato negli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. Invero, una volta che si abbandoni il campo occupato dalle fonti normative disciplinanti in maniera specifica la materia degli appalti pubblici e si deducano a fondamento della pretesa revisionale disposizioni, come quelle in commento, destinate a regolare le posizioni paritetiche dei contraenti nell’ambito di un ordinario contratto di appalto, detta pretesa deve essere ricostruita tout court in termini di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della sua cognizione al giudice ordinario (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2006 n. 8069; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2000 n. 7043; TAR Puglia Lecce, Sez. II, 19 settembre 2005 n. 4280);
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