Giurisprudenza e Prassi

PERIODO DI PROROGA TECNICA - NON AMMISSIBILI RIDETERMINAZIONI DEL COMPENSO (106.1)

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2023

Per quanto concerne le domande riguardanti la rideterminazione del compenso spettante per il periodo di prolungamento della durata del contratto, le stesse vengono respinte, siccome infondate, per le ragioni che di seguito si espongono.

Il provvedimento in esame ha natura di proroga tecnica, siccome volto a prolungare la vigenza del rapporto contrattuale pregresso, per il tempo necessario all’espletamento della gara con cui si selezionerà il successivo fornitore della P.A. Non vi sono dunque i presupposti per la chiesta rinegoziazione del compenso ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto riportato in fatto), riguardante la diversa ipotesi della modifica alle modalità di esecuzione del contratto.

Il compenso spettante per il periodo di proroga tecnica, inoltre, viene disciplinato dall’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016, a norma del quale, durante la vigenza del prolungamento: «[…] il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». Deve dunque escludersi la possibilità di un aumento del corrispettivo spettante all’appaltatore con specifico riferimento al periodo necessario alla definizione della nuova gara.

La domanda in tal senso proposta dalla ricorrente va dunque respinta.

Rimangono da scrutinare le istanze di incremento dell’entità del compenso di parte ricorrente nel periodo antecedente alla proroga, e coincidente con il periodo compreso tra gennaio 2018 e settembre 2022, e/o di rimborso dei maggiori costi sostenuti da ECO S.E.I.B. per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti e della frazione secca. La richiesta viene articolata in virtù della ritenuta applicabilità dell’art. 106 comma 1 lettera ‘a’ oppure ‘c’ n. 1 del D. Lgs. 50/2016, e da ultimo in virtù del principio di matrice europea “chi inquina paga”.

Il Collegio ritiene, in primo luogo, che possa prescindersi dalla disamina delle eccezioni di carattere preliminare sollevate dalle amministrazioni resistenti, stante l’infondatezza nel merito delle domande qui prese in esame.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;