Giurisprudenza e Prassi
PAGAMENTO E RINUNCIA AGLI INTERESSI DETERMINANO L'IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE
CONS. STATO Sentenza
2024
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di appello si manifesta qualora l'amministrazione appellante provveda a liquidare le somme dovute in forza della sentenza di primo grado e l'operatore economico le accetti dichiarando di rinunciare a rivalutazione, spese legali e interessi moratori; tale concorso di atti estintivi del credito e delle pretese accessorie rende improcedibile il ricorso per difetto di utilità residua.
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