Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA DELLO STRAVOLGIMENTO DEL SINALLAGMA NELLA REVISIONE PREZZI (115.1)

CONS. STATO Sentenza 2025

In materia di appalti pubblici a esecuzione periodica, la clausola di revisione prezzi non è volta a tenere l'appaltatore indenne da ogni variazione dei costi, ma a garantire l'interesse pubblico alla qualità delle prestazioni e a prevenire squilibri eccessivi. L'appaltatore che invoca la rinegoziazione dei criteri revisionali basati su indici oggettivi ha l'onere di fornire una prova concludente del complessivo stravolgimento dell'equilibrio contrattuale, non essendo sufficiente il solo dato del rilevante innalzamento dei prezzi delle materie prime.

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