Obbligo di provvedimento espresso su istanza compensazione prezzi rincari materiali
In tema di appalti pubblici, l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 configura in capo alla stazione appaltante un chiaro obbligo di provvedere all'aggiornamento dei prezzi applicabili agli stati di avanzamento lavori, riconducibile al dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 2 della L. n. 241/1990. Tale obbligo sussiste anche in assenza di un'espressa disposizione che tipizzi il potere del privato di presentare istanza, trovando fondamento nei principi di correttezza e buona amministrazione. Conseguentemente, è illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione che si limiti a comunicazioni interlocutorie circa l'accesso a fondi ministeriali senza definire l'esito della richiesta di compensazione.

