LIMITI ALL’ETEROINTEGRAZIONE DELLE TARIFFE ARERA E DIRITTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI (115.1)
Il metodo tariffario rifiuti (MTR) definito dall'autorità di regolazione individua i prezzi massimi del servizio che la stazione appaltante può corrispondere al gestore; pertanto, l'eterointegrazione contrattuale non può operare 'in aumento' rispetto ai corrispettivi già pattuiti in sede di gara, restando ferma la possibilità per le parti di concordare prezzi inferiori ai massimali. Sussiste tuttavia il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 qualora il servizio sia iniziato in via di fatto, dovendosi computare l'alea contrattuale e la decorrenza del compenso revisionale dal momento dell'effettivo avvio delle prestazioni, anche se formalizzate con grave ritardo.
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