INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI PER PRESTAZIONI A CHIAMATA SENZA CANONE FISSO (115.1)
In materia di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione periodica del prezzo, prevista obbligatoriamente per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, non è applicabile a quei rapporti negoziali in cui la prestazione viene attivata discrezionalmente dall'amministrazione mediante ordinativi 'a chiamata' e il corrispettivo è determinato sulla base delle ore effettivamente prestate anziché su un canone fisso. L'operatore economico ha l'onere di richiedere il compenso revisionale entro il termine di prescrizione quinquennale dalla conclusione del contratto, pena l'inammissibilità della richiesta per tardività.
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