ILLEGITTIMO LO IUS VARIANDI UNILATERALE SULLA FORMULA DI REVISIONE PREZZI (106.1)
In materia di appalti pubblici, la clausola di revisione prezzi inserita nella lex specialis cristallizza il meccanismo di riequilibrio del sinallagma e non può essere modificata unilateralmente dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni contrattuali devono essere previste in clausole chiare e precise e non possono tradursi in un potere autoritativo di rideterminazione del corrispettivo o delle modalità di calcolo dello stesso. Qualora i parametri di riferimento originari diventino obsoleti o eccessivamente onerosi, l'Amministrazione è tenuta ad avviare un procedimento in contraddittorio volto al raggiungimento di un accordo paritetico con l'Operatore Economico, restando preclusa ogni imposizione unilaterale basata su supposti poteri pubblicistici di supremazia.
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