ILLEGITTIMO IL SILENZIO SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI ANCHE SE IL CONTRATTO E' SCADUTO (2.1)
Sussiste l'obbligo della stazione appaltante di provvedere espressamente sull'istanza di revisione prezzi presentata dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, qualora la richiesta non si configuri come mero sollecito ma contenga nuovi elementi di fatto o calcoli aggiornati. L'eventuale scadenza del contratto o l'infondatezza nel merito della pretesa non esonerano l'amministrazione dal dovere di concludere il procedimento con un atto motivato, anche in forma semplificata, restando tale inerzia sindacabile tramite il rito del silenzio-inadempimento.
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