Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO IL SILENZIO SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI ANCHE SE IL CONTRATTO E' SCADUTO (2.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Sussiste l'obbligo della stazione appaltante di provvedere espressamente sull'istanza di revisione prezzi presentata dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, qualora la richiesta non si configuri come mero sollecito ma contenga nuovi elementi di fatto o calcoli aggiornati. L'eventuale scadenza del contratto o l'infondatezza nel merito della pretesa non esonerano l'amministrazione dal dovere di concludere il procedimento con un atto motivato, anche in forma semplificata, restando tale inerzia sindacabile tramite il rito del silenzio-inadempimento.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati