ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI REVISIONE PREZZI MOTIVATO DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (115.1)
In tema di appalti pubblici di servizi, è illegittimo il diniego di revisione dei prezzi motivato unicamente dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla tardività della fatturazione, purchè non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale. La revisione non opera come meccanismo di indicizzazione automatica ma configura un interesse legittimo del privato all'esercizio del potere discrezionale tecnico dell'amministrazione, la quale deve condurre un'istruttoria per accertare lo squilibrio economico e la correlativa necessità di ripristinare l'equità contrattuale.
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