ILLEGITTIMA LA REVISIONE PREZZI QUANTIFICATA A STRALCIO SENZA MOTIVAZIONE
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, è illegittima la determinazione con cui la stazione appaltante quantifica l'importo revisionale dovuto in misura parziale o forfettaria senza indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano il discostamento dai parametri contrattualmente previsti; laddove il contratto individui espressamente l'indice ISTAT FOI come criterio di aggiornamento, l'Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione analitica e rigorosa qualora intenda proporre una liquidazione inferiore, non potendo limitarsi a definire la propria proposta come operata 'a stralcio'.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

