IL LIMITE TEMPORALE DELLA COMPENSAZIONE NON SI APPLICA ALLA REVISIONE PREZZI (29.5)
In tema di appalti pubblici, la distinzione normativa tra revisione prezzi e compensazione comporta che le limitazioni temporali dettate dal legislatore per quest'ultima non siano applicabili alla prima. Pertanto, è illegittimo il diniego di revisione prezzi motivato dalla contabilizzazione dei lavori nell'anno solare di presentazione dell'offerta, in quanto tale preclusione opera esclusivamente per la compensazione dei materiali, restando fermo l'obbligo della Stazione Appaltante di procedere all'adeguamento del corrispettivo secondo le clausole revisionali inserite nel contratto.
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