Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E NATURA IMPERATIVA DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI (115.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis) riveste carattere di norma imperativa e non derogabile dalle parti. La sua mancanza o difformità nel contratto non impedisce il riconoscimento del diritto, operando il meccanismo di integrazione automatica del contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Le controversie relative alla spettanza e alla quantificazione del compenso revisionale appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale deve garantire la conservazione dell'equilibrio sinallagmatico a fronte di sopravvenienze economiche.

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