Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA NELLA DETERMINAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI E LIMITI DEL GIUDICE (31.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2025
In materia di appalti pubblici, la revisione dei prezzi è espressione di una facoltà discrezionale della stazione appaltante che sfocia in un provvedimento autoritativo; di conseguenza, il giudice investito dell'azione contro il silenzio può accertare l’obbligo di provvedere ma non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa economica o sulla quantificazione del quantum, trattandosi di attività non vincolata in cui l'amministrazione conserva la titolarità del bilanciamento tra gli interessi in gioco.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

