DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI NELLE PROROGHE TECNICHE DEI CONTRATTI PUBBLICI
La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere operata guardando agli effetti dell'atto: la proroga ha la funzione di differire il termine finale del rapporto senza modificare il regolamento negoziale, mentre il rinnovo implica una nuova manifestazione di volontà e una rinegoziazione delle condizioni. Qualora il rapporto prosegua alle medesime condizioni originarie (c.d. proroga tecnica), sussiste il diritto dell'appaltatore alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, volto a salvaguardare l'equilibrio economico del contratto.
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