DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLA REVISIONE DEI PREZZI: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (244)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la revisione dei prezzi in un contratto di appalto pubblico di servizi, non potendosi ravvisare la giurisdizione del Giudice Ordinario qualora la pretesa non riguardi la fase meramente attuativa di clausole contrattuali paritetiche, ma afferisca alla fattispecie disciplinata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
“La presente controversia, inerente la revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito Giudice Amministrativo, atteso che: 1) l'art. 244 del D. Lgs. n° 163/2006 [...] prevede che 'Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici'; 2) l’art. 133 l. 104/2010 lett. e) sub 2), prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo”.
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