CONTRATTO CESSATO: L'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI "POSTUMA" E' INAMMISSIBILE (106.1.A)
Occorre rammentare che la revisione prezzi è un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, che assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che, però, per il suo tramite possa giungersi a una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (così, tra le tante, Cons. Stato, sezione quinta, 13 gennaio 2026, n. 279).
In ragione della ratio dell’istituto, è imprescindibile che la revisione – ove ne ricorrano i presupposti di legge – avvenga in corso di esecuzione del contratto in quanto, altrimenti opinando, si ammetterebbe la possibilità di modificare le condizioni di un rapporto ormai esaurito (in termini, Tar Campania, Salerno, n. 1192 del 2025).
Nella vigenza dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 la revisione del contratto era ammessa solo ove espressamente pattuita.
Inoltre, per costante giurisprudenza, in simili ipotesi è pacifico il difetto dei presupposti per l'applicabilità dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Tale disposizione, infatti, persegue una ratio del tutto diversa rispetto a quella sottostante all’istituto della revisione prezzi di cui al comma 1. La previsione del secondo comma dell’art. 106, nel dare attuazione all'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, ha la finalità di individuare da un lato le modifiche consentite alla pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di gara e, dall’altro, quelle modifiche che invece sono vietate, a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento fra coloro che operano nel mercato.
Pertanto, l'iniziativa dell'appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché siffatta previsione risponde a una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica del tutto distinta dall’obiettivo di riequilibrio contrattuale che connota l’istituto della revisione dei prezzi (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8162).
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