Giurisprudenza e Prassi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -RIFERIMENTO A PREZZARI ANNUALITA’ DIFFERENTI – ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DELLA PA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2019

A seguito della rinnovata verifica di anomalia, l’Amministrazione procedente fosse incorsa in un palese travisamento dei fatti e in un’erronea valutazione dei presupposti, avendo posto in essere il computo metrico estimativo sulla base di differenti standards qualitativi e, in particolare, per gran parte delle voci di computo, del Listino Prezzi OO.PP. Regione Puglia 2017, mentre, per le restanti voci relative a lavorazioni non rinvenibili nel suddetto prezzario, il Listino Prezzi OO.PP. della Regione Puglia 2012, nonché il Listino ARIAP 1/2014 e il Listino Regione Umbria OO.PP. 2014. Anche tale censura è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Come noto, il prezzario costituisce un atto amministrativo generale che delinea uno o più standards tecnici non vincolanti in una determinata materia e dai quali l’Amministrazione può discostarsi, previa adeguata motivazione sul punto. Motivazione che, tuttavia, in considerazione dell della materia, deve essere dettagliata e non di mero stile. a rilevanza È opportuno ricordare che, in passato, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere “ illegittimo il bando che imponga a base di gara un prezziario non aggiornato ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 5130/2009; cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 131/2009; T.A.R. Veneto, sez. I, n. 670/2008; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2281/2008; T.A.R. Umbria, n. 247/2008). Tuttavia, tale posizione è stata successivamente superata, sulla base dell’assunto per cui “ dell’aggiornamento l’onere dei prezzari di cui all’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazioni dei prezzi secondo un costante aggiornamento. Ci ò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili”. Ciononostante, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, contenenti valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto gli operatori economici più competitivi, perché sopportano i maggiori oneri per l’aggiornamento dei costi del lavoro, per l’investimento, la formazione e così via (cfr. T.A.R Campania, Napoli, I, 1 ottobre 2009, n. 5130; T.A.R. Calabria, n. 131/2009). Taluni arresti giurisprudenziali precisano condivisi tale aggiornamento debba avvenire " bilmente che, nel settore degli appalti pubblici, con le procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica " (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9 marzo 2009, n. 131). Pertanto , alla luce del carattere non vincolante dei prezzari regionali vigenti in materia edilizia e, dunque, della discrezionalità della Stazione Appaltante nella determinazione del criterio con cui soppesare comparativamente il computo metrico estimativo delle offerte economiche, quest’ultima avrebbe dovuto quantomeno rendere noto il parametro di valutazione prescelto, motivando adeguatamente la volontà di discostarsi dagli standards tecnici cristallizzati nella gara. Di conseguenza, in sede di lex specialis verifica di anomalia dell’offerta della ricorrente, il R.U.P. avrebbe di dovuto utilizzare sempre e solo il parametro così individuato, in modo da garantire una valutazione quanto più possibile completa e uniforme. Invero, pur muovendo dalla indispensabile premessa per cui la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce un’attività procedimentale connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal Giudice Amministrativo nei rigorosi limiti del c.d. sindacato estrinseco, il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che “ in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione procedente ” (Cons. Stato, sez. III, 23.04.2019, n. 2593; Cons. Stato A.P. 3.02.2014, n. 8): è chiaro, dunque, che, nel caso di specie, si tratta di esprimere un giudizio circa la correttezza metodica del procedimento e dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione procedente, nonché sulla ragionevolezza delle considerazioni conclusive cui la stessa è pervenuta. Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, il Collegio ritiene di dover prescindere da qualsivoglia valutazione tecnica circa l’effettiva remuneratività e congruità dell’offerta tecnica di parte ricorrente, sulla quale entrambe le parti pur hanno argomentato diffusamente.

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