Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA CHE ESCLUDE LA REVISIONE DEL PREZZO - CLAUSOLA NULLA (106)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Il Collegio osserva che - come lamentato dal ricorrente con il secondo motivo del ricorso riassunto - tale motivazione ha completamente trascurato di considerare la disposizione normativa dettata dall’art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37, in forza della quale la materia della revisione prezzi è sottratta a qualsiasi potere negoziale delle parti contrattuali e che - escludendo in subiecta materia la possibilità di qualsiasi patto contrario o in deroga - prevale sulle contrarie pattuizioni eventualmente contenute in atti negoziali (ex multis: Cons. St., Sez. V, 6 Luglio 1992, n. 607; Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1362; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2005, n. 22903; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 gennaio 2004 n. 44).

La giurisprudenza ha precisato, peraltro, che il divieto di patti contrari o in deroga, sancito dal menzionato art. 2 della legge n. 37 (secondo cui "la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga"), non risulta abrogato a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (cft. Cons. St., 18 novembre 1999, n. 1723: “va di seguito verificato se la disciplina dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986 abbia avuto una capacità abrogativa, sia pure per incompatibilità, del suddetto art. 2, cosi come ha ritenuto la sentenza appellata. Al riguardo si deve propendere per una risposta negativa; nel caso in esame, non risultando adottata la formula del prezzo chiuso di cui al quarto comma dell’art. 33 stesso, si ricade nell’ipotesi di esecuzione di lavori avente durata superiore all’anno, per la quale l’art. 33 consente la revisione dei prezzi "a decorrere dal secondo anno e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno". Non può da tale formula legislativa ritrarsi la conclusione che introducendo essa modalità di riconoscimento della revisione prezzi difformi dal regime legale cui faceva riferimento l’art. 2 l.n. 37/73, sarebbe venuta meno l’impossibilità di derogare alla disciplina legale medesima”).

Ne deriva che l’art. 4 del contratto in questione, se interpretato - nella prospettiva dell’Amministrazione - in termini di clausola di esclusione della revisione prezzi, deve essere ritenuto nullo in quanto in contrasto con la richiamata norma imperativa, che preclude qualsiasi patto in deroga alla ammissibilità della revisione dei prezzi.

Viene meno, dunque, l’unico motivo ostativo frapposto dall’Amministrazione al riconoscimento del diritto del ricorrente alla revisione prezzi.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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