Ammissibilità istanza revisione prezzi post-cessazione rapporto e oneri probatori
Il diritto alla revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis) soggiace al termine di prescrizione quinquennale e non è precluso dalla cessazione del rapporto contrattuale, non sussistendo un onere di formulazione della richiesta entro la scadenza del rapporto. Tuttavia, l'operatore economico è onerato di fornire la dimostrazione dell'aumento dei costi e della correlativa incapacità di farvi fronte, non potendosi configurare un meccanismo di indicizzazione automatica basato esclusivamente sulla variazione degli indici ISTAT.
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