Giurisprudenza e Prassi

ADEGUAMENTO PREZZI SECONDO IL DECRETO AIUTI: COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di appalti pubblici di lavori, le controversie aventi ad oggetto l'adeguamento del corrispettivo derivante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 2022, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Manca, infatti, in tale fattispecie, l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale della stazione appaltante, trovando applicazione un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge con carattere vincolante e automatico.

"Il discrimine tra le due giurisdizioni in materia di revisione prezzi risiede, in genere, nell’esistenza o meno di una clausola contrattuale che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta... se la clausola contempla un potere vincolato, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore" (Cass. SU, 21990/2020). "L’applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un’operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo di adeguamento prezzi, ma in un SAL... manca l’esercizio di un potere autoritativo da parte della P.A., trovando automatica applicazione il meccanismo di adeguamento dei prezzi introdotto direttamente dalla legge".

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