LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER I DEBITI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEL SUBAPPALTATORE PERMANE ANCHE DOPO IL COLLAUDO DELL'OPERA
Il diritto dell'appaltatore alla restituzione delle ritenute di garanzia operate dalla Stazione Appaltante per i debiti previdenziali del subappaltatore è subordinato alla prova dell'avvenuta estinzione di tali debiti, non essendo sufficiente l'intervenuto collaudo dell'opera né una transazione tra appaltatore e subappaltatore non opponibile alla committente.
"Non si ritiene che con il collaudo dell’opera appaltata cessi la responsabilità solidale del committente in ordine ai debiti previdenziali [...] deve certamente ritenersi svincolabile la parte delle ritenute effettuate [...] riguardo agli obblighi previdenziali dovuti alla [Parte_3] e la parte trattenuta a fini di mera cautela, mentre detta trattenuta si ritiene ancora legittima per i crediti previdenziali spettanti ad [CP_2] ed [CP_3] non potendo escludersi la persistenza di un loro credito in relazione al cantiere oggetto dell’appalto in questione".
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