Giurisprudenza e Prassi Interessante

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE: DEVOLUTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (5.3)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale proposta dall'operatore economico contro la stazione appaltante, fondata sulla lesione dell'affidamento incolpevole scaturente da condotte dilatorie o rassicurazioni assunte nel corso della relazione procedimentale. Tali comportamenti, valutabili alla stregua dei doveri di buona fede e correttezza, non costituiscono meri atti materiali, ma si pongono in stretta connessione con l'esercizio del potere amministrativo, come normativamente confermato dai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Alla medesima giurisdizione soggiace la connessa domanda di corresponsione dell'indennizzo per legittima revoca.

"Per tutte queste ragioni, va affermato che l’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento obiettivamente suscitato nell’ambito dell’attività provvedimentale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., in tal modo realizzando quell’auspicata concentrazione, limitatamente a tale ambito, degli strumenti di tutela dinanzi ad un unico giudice [...] E da qui anche il riconoscimento - trattandosi di controversia connessa alla materia relativa a procedure di affidamento di pubblici lavori e, dunque, di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. - della giurisdizione del giudice amministrativo."

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